Seguici su
Cerca

Unione Civile

Ultima modifica 3 aprile 2019

La legge 20 maggio 2016 n. 76 ha introdotto nell'ordinamento italiano l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Dopo un primo periodo transitorio, in data 11 febbraio 2017 sono entrati in vigore i decreti legislativi nn. 5, 6 e  7  che dettano la disciplinano definitiva di tale istituto.
La coppia, formata da due persone maggiorenni dello stesso sesso, può scegliere liberamente il Comune a cui rivolgersi per costituire l’unione civile, indipendentemente dal Comune di residenza.
Chi intende richiedere la costituzione dell’unione civile deve rivolgersi all’Ufficiale dello stato civile del Comune affinché le parti (o la persona che ha avuto, dalle stesse, speciale incarico), possano formalizzare tale richiesta e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. 
L’Ufficiale dello stato civile eseguirà, entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale, tutte le verifiche necessarie per accertare che non sussistano impedimenti.
Dalla comunicazione alle parti di chiusura delle verifiche da parte dell’Ufficiale dello stato civile, ed entro i successivi 180 giorni, potrà essere costituita l’unione civile.
E’ possibile costituire l’unione civile anche in un comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta di costituzione dell’unione civile previa istanza (in bollo da € 16,00) per il rilascio della delega ai sensi dell’art. 70-quater del D.P.R. n. 396/2000.
Le coppia ha la facoltà di dichiarare di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte col cognome diverso potrà anteporlo o posporlo al proprio.
Il cognome scelto NON comparirà nelle certificazioni anagrafiche e di stato civile e pertanto non ci sarà variazione del codice fiscale.
Le parti possono dichiarare, al momento della costituzione dell’unione civile, di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali (art. 162 c.c.).
In assenza di scelta esplicita il regime patrimoniale è costituito dalla comunione dei beni. (art. 159 c.c.).
Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede.(art. 30 Legge 215/95)
 
Nota
Quando due persone costituiscono unione civile, il cambio di residenza/indirizzo non è automatico ma occorre che sia inoltrata apposita istanza all'Ufficio Anagrafe.