IUC Anno 2018
Ultima modifica 8 aprile 2019
Anno 2018 - Informativa e calcolo online
Clicca sull'immagine per accedere al Calcolo on-line IUC 2018:
Nota: ai fini TASI non sono previste RIDUZIONI da inserire nel calcolatore alla voce “Detrazione”.
- Informativa IUC 2018
- Valori venali di riferimento IUC anno 2018
- Deliberazione G.C. 115/2017 valori aree edificabili a seguito adozione variante PGT
- Clicca qui per trovare la rendita catastale tramite gli identificativi
- Calcolo on-line IUC 2017 - componenti IMU e TASI (Ravvedimento operoso)
Ai sensi dell’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) a decorrere dall’anno 2014 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale - IUC che si fonda sulla base di due presupposti impositivi: uno (IMU) costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro (TARI/TASI) connesso all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- l’imposta municipale propria (IMU), se dovuta, è calcolata e versata direttamente dai possessori di immobili (fabbricati / aree edificabili) sulla base delle risultanze catastali o valori degli stessi;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), è calcolato e versato direttamente dai possessori di immobili (fabbricati / aree edificabili) sulla base delle risultanze catastali o valori degli stessi, fatto salvo in cui l’occupante sia diverso da possessore, nel qual caso l’imposta è dovuta in quota percentuale tra l’occupante (30%) e il proprietario/titolare di diritti reali sull’immobile (70%);
Dal 1° gennaio 2016 la Legge di Stabilità (L. 208/2015) ha previsto l’esclusione dal tributo TASI per l’immobile direttamente utilizzato dal suo possessore come abitazione principale (e relative pertinenze), nonchè per la quota del 30% dovuta da parte del detentore (es. locatario) che utilizza l’immobile come abitazione principale (e relative pertinenze), ad eccezione - per entrambi i casi - delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”).
Si rammenta che per “abitazione principale” si intende l'immobile nel quale il possessore, o comunque l’utilizzatore, e i rispettivi nuclei familiari dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Resta inteso che la quota del 70% prevista in capo al possessore che cede l’utilizzo dell’immobile abitativo (es. locatore), rimane assoggettata a tassazione applicando l’aliquota deliberata dal Comune di Erba dell’1,9 ‰.
- la tassa sui rifiuti (TARI), è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ed è calcolata ed inviata dal Comune in seguito alla presentazione della prescritta dichiarazione.