Seguici su
Cerca

Rateizzazioni

Ultima modifica 23 gennaio 2023

Richiesta di rateizzazione

 

ESTRATTO VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE TASSA RIFIUTI (TARI)

 

 

– art. 19 –

Rateizzazioni

1. Il Funzionario Responsabile, su apposita istanza del contribuente nel caso di:
a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
c) importo addebitato che superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 anni;
può consentire con proprio provvedimento motivato, al pagamento rateale fino ad un massimo di 48 rate mensili dell'importo relativo ad avvisi di pagamento ovvero avvisi di accertamento TARI, secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 fino a quattro rate mensili; b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a sei rate mensili; c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili; d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili; e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili; f) oltre euro 20.000,00 fino a quarantotto rate mensili.
Le singole rate non potranno essere, comunque, di importo inferiore a € 25,00.
2. Gli interessati devono presentare all'ufficio Tributi l'istanza di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni decorrenti, per gli avvisi di accertamento, dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per gli avvisi di pagamento, dalla data di scadenza dell’ultima rata.
3. La rateizzazione può essere richiesta qualora l'importo totale da versare sia pari o superiore a € 25,00. Se l’importo per il quale si chiede la rateizzazione è superiore a € 20.000,00 il riconoscimento del beneficio può essere subordinato alla presentazione di idonea garanzia - mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) - di ammontare pari alla somma da dilazionare, da presentare, a pena di decadenza, entro il termine previsto per il pagamento della prima scadenza rateizzata.
4. La somma dovuta è ripartita in rate d'importo uguale tra loro comprensive delle spese di notifica e degli interessi per ritardato versamento, calcolati al tasso legale dalla data di scadenza dell’atto di accertamento, ovvero, dall’ultima scadenza per gli avvisi di pagamento, come da provvedimento di rateizzazione del Funzionario Responsabile. Per gli avvisi di accertamento esecutivi, la prima rata è maggiorata degli oneri di riscossione e degli interessi di mora. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nel provvedimento di rateazione.
5. In caso di mancato pagamento di una singola rata, la stessa dovrà essere versata entro il termine della rata successiva senza ulteriori maggiorazioni.
6. In caso di mancato versamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di un semestre, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 6.