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DAT (Disposizioni anticipate di Trattamento)

Ultima modifica 3 aprile 2019

Cosa sono le DAT

Le D.A.T. ovvero le Disposizioni anticipate di trattamento (definite comunemente bio-testamento) sono lo strumento previsto dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 (in vigore dal 31 gennaio 2018) con cui qualsiasi persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può "esprimere  le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari".

Attraverso le D.A.T., dunque, si può quindi esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare accertamenti e terapie in momenti della vita in cui non si sarà in grado di indicare consapevolmente tale opzione, secondo il principio che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”. Pertanto, le D.A.T., come disciplinate dalla Legge 219/2017, NON riguardano, le manifestazioni di volontà concernenti i trattamenti della persona dopo la morte quali, ad esempio, la cremazione e la destinazione delle ceneri o l'affidamento dell'urna cineraria.
 
Le D.A.T. possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento.

Come esprimere le DAT

La persona interessata ad esprimere le proprie volontà in materia di fine vita, dopo aver acquisito tutte le informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può redigere le proprie D.A.T.:

  • dal notaio con atto pubblico;
  • con scrittura privata autenticata dal notaio;
  • con scrittura privata consegnata personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di  residenza.

Chi esprime le Dat può indicare una persona di fiducia, maggiorenne ed in grado di intendere e volere, denominata “fiduciario”, che lo rappresenti in modo conforme alle volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui non sarà più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle Dat o con atto successivo allegato alle Dat. 
Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT.
 
La revoca del fiduciario, può avvenire in qualsiasi momento senza bisogno di motivazioni, mentre il fiduciario puo' rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

Se le Dat non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente sul trattamento sanitario in caso di fine vita.

Informazioni utili

  • I Comuni sono uno dei possibili luoghi di deposito delle Dat, ci si può rivolgere anche ai notai.
  • Le D.A.T. sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
  • L’Ufficio di Stato Civile non partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa. Si limita a verificare i presupposti della consegna con particolare riguardo all’identità della persona ed alla residenza, e a ricevere il documento.
  • Relativamente alle modalità di trasmissione delle DAT alle strutture sanitarie, si segnala che le stesse richiedono la preventiva emanazione del decreto del Ministero della Salute previsto dall’art. 1 comma 419 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio 2018), il cui iter stabilisce il coinvolgimento della Conferenza Stato- Regioni, nelle forme dell’intesa, ed il preliminare parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  • Nel caso non fosse possibile rendere una dichiarazione scritta, le Dat possono essere rese mediante videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona di comunicare. Anche in questo caso dovrà essere consegnata una busta contenente  il supporto utilizzato per la  memorizzazione.
  • Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Per depositare la DAT in Comune

Per depositare la D.A.T. bisogna presentarsi personalmente all’Ufficio Stato Civile del Comune in Piazza Prepositurale, n. 1,  muniti di documento d’identità ed istanza di deposito (vd. sezione modulistica).
Alla consegna il modulo viene protocollato e viene rilasciata una ricevuta con l'indicazione dell'ufficio dove la documentazione è depositata e conservata.

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Istanza di deposito DAT
08-09-2021

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